IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Piano regionale delle aree protette 1. Il Piano regionale delle aree protette e' predisposto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 2. Le indicazioni delle Province, della Citta' Metropolitana, delle Comunita' Montane e dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono acquisite attraverso conferenze finalizzate, altresi', alla redazione di documenti di indirizzo fondati sull'analisi territoriale delle aree da destinarsi a protezione. 3. Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte integrante dello stesso. 4. Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province e della Citta' Metropolitana. 5. In ottemperanza ed a specificazione del dettato dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle aree incluse nel Piano regionale di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e le relative sanzioni previste dall'articolo 4 della legge medesima, ivi compreso il ripristino dei luoghi e fatto salvo quanto previsto al comma 1, dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.