IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Piano regionale delle aree protette
 
   1.  Il  Piano  regionale  delle  aree  protette  e' predisposto ed
approvato secondo le procedure di  cui  all'articolo  2  della  legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12.
   2.  Le  indicazioni  delle  Province,  della Citta' Metropolitana,
delle Comunita' Montane e dei Comuni di cui all'articolo 2, comma  3,
della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono acquisite attraverso
conferenze  finalizzate,  altresi',  alla  redazione  di documenti di
indirizzo fondati sull'analisi territoriale delle aree da  destinarsi
a protezione.
   3.  Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al
Piano Territoriale regionale e si  configura  come  parte  integrante
dello stesso.
   4.  Le  previsioni  del  Piano  regionale delle aree protette sono
recepite  integralmente,  attraverso  la   descrizione   cartografica
puntuale  e  le  relative  norme,  negli  strumenti di pianificazione
territoriale delle Province e della Citta' Metropolitana.
   5. In ottemperanza ed a specificazione del dettato dell'articolo 6
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle  aree  incluse  nel  Piano
regionale  di  cui  al  presente  articolo  si applicano le misure di
salvaguardia di cui all'articolo 3 della  legge  regionale  22  marzo
1990,  n.  12,  e le relative sanzioni previste dall'articolo 4 della
legge medesima, ivi compreso il ripristino dei luoghi e  fatto  salvo
quanto  previsto  al comma 1, dell'articolo 30 della legge 6 dicembre
1991, n. 394.